Nuovo regime fiscale sulle cessioni di tartufo (art.29 L.7/7/2016 n.122 – Applicabile dall’ 1/1/2017).
Le cessioni di tartufi da parte di raccoglitori occasionali non muniti di partita IVA si considerano escluse dall’imposta e gli stessi sono esenti da obblighi contabili in relazione alla cessione dei tartufi.
Le imprese che acquistano i tartufi da raccoglitori occasionali non muniti di partita IVA hanno l’obbligo di:
– comunicare annualmente alle regioni di appartenenza la quantità di tartufi commercializzati e la provenienza territoriale degli stessi, sulla base delle risultanze contabili
– certificare al momento della vendita la provenienza del prodotto, la data di raccolta e quella di commercializzazione.
– applicare ai compensi corrisposti, una ritenuta a titolo d’imposta, con obbligo di rivalsa, calcolata con aliquota del 23%, commisurata all’ammontare dei corrispettivi pagati ridotti del 22% a titolo di deduzione forfettaria delle spese di produzione del reddito.
Per quanto riguarda, invece, le cessioni di tartufi effettuate da coltivatori professionisti ovvero da soggetti identificati ai fini IVA, devono essere assoggettate ad IVA, con aliquota del 10%.
L’acquirente professionale (commerciante o ristoratore) è tenuto a compilare una ricevuta (senza applicazione di IVA) recante le generalità di chi cede il tartufo, peso e nome del Comune/i ove raccolto.